I criteri in base ai quali Te.Se.Co. procederà alla designazione del/i R.L.S.T. all’azienda o all’unità produttiva sono:
La carica dura 3 anni e l’R.L.S.T. è rinominabile.
Gli R.L.S.T. sono eletti per provincia in base alla densità produttiva e soprattutto alle imprese aderenti al servizio R.L.S.T. offerto da Te.Se.Co.. Il numero degli R.L.S.T. deve essere comunque conforme a quanto previsto dall’art. 47 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
L’Ente Bilaterale Nazionale Te.Se.Co. ha attivato il SERVIZIO R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro Territoriale).
Il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la presenza in azienda del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro (RLS) è un obbligo per il datore di lavoro e un diritto dei lavoratori.
Il Decreto prevede che tutte le imprese, con almeno un dipendente non in prova, debbano avere un RLS.
Il RLS deve essere eletto dai lavoratori tra i lavoratori. L’elezione deve risultare da un verbale d’assemblea e il nominativo deve essere comunicato all’INAIL. Una volta eletto, il RLS dovrà sostenere opportuna formazione.
Nel caso in cui i lavoratori non vogliano eleggere un RLS interno, possono dichiarare di volersi avvalere del RLS Territoriale. Il datore di lavoro dovrà quindi fare richiesta di adesione a Te.Se.Co. (adesione gratuita se finalizzata solo al servizio R.L.S.T.) e al servizio R.L.S.T. attraverso l’apposita modulistica.
Il SERVIZIO R.L.S.T. consente di avere a disposizione in tempi brevi professionisti specializzati in materia di prevenzione, protezione, salute e sicurezza sul lavoro in grado di adempiere agli obblighi prescritti dalla legge. Beneficiando di questo servizio l’azienda si avvale di una risorsa preparata, competente, seria ed efficiente. Tutti gli R.L.S.T., infatti, vengono attentamente selezionati e formati.
Per consentire a Te.Se.Co. di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività dell’RLST, il datore di lavoro e i lavoratori che scelgano di applicare e/o aderire al CCNL, dovranno aderire all’Ente Bilaterale Te.Se.Co. per mezzo di una affiliazione che preveda una trattenuta sindacale come da CCNL. Qualora il CCNL non preveda tale affiliazione e/o eventuali trattenute sindacali, il datore di lavoro verserà al Te.Se.Co. un importo pari a € 30,00 per lavoratore. In tal caso le aziende interessate al servizio RLST dovranno compilare il form presente sulla pagina: www.enteteseco.it ed attendere la lettera di accoglimento da parte di Te.Se.Co.
Successivamente dovranno effettuare il versamento alle coordinate comunicate in sede di accoglimento della richiesta.
Si precisa che solo le aziende in regola col pagamento della quota annuale potranno avvalersi del RLST.
La comunicazione del nominativo del R.L.S.T. designato avverrà entro 10 giorni dalla data di ricezione del contributo territoriale per la sicurezza.