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Quali sono i criteri per la designazione del RLST all’azienda?

I criteri in base ai quali Te.Se.Co. procederà alla designazione del/i R.L.S.T. all’azienda o all’unità produttiva sono:

  • tipologia di relazioni politiche – sindacali in essere tra il R.L.S.T. e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o con le Parti Sociali costituenti Te.Se.Co. in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.;
  • relazioni in essere tra il R.L.S.T. e l’azienda richiedente;
  • territorialità del R.L.S.T. rispetto all’azienda richiedente;
  • compatibilità del R.L.S.T. con il settore in cui opera l’azienda richiedente.

 

Quanto dura l’RLST?

La carica dura 3 anni e l’R.L.S.T. è rinominabile.

 

Quanti sono gli R.L.S.T. per Regione?

Gli R.L.S.T. sono eletti per provincia in base alla densità produttiva e soprattutto alle imprese aderenti al servizio R.L.S.T. offerto da Te.Se.Co.. Il numero degli R.L.S.T. deve essere comunque conforme a quanto previsto dall’art. 47 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Quali sono i compiti dell’RLST?

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  8. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  9. partecipa alla riunione periodica di cui all’art 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
  10. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  11. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  12. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

Quali doveri ha l’RLST?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

L’Ente Bilaterale Nazionale Te.Se.Co. ha attivato il SERVIZIO R.L.S.T. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro Territoriale).

Il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la presenza in azienda del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sul lavoro (RLS) è un obbligo per il datore di lavoro e un diritto dei lavoratori.

Il Decreto prevede che tutte le imprese, con almeno un dipendente non in prova, debbano avere un RLS.

Il RLS deve essere eletto dai lavoratori tra i lavoratori. L’elezione deve risultare da un verbale d’assemblea e il nominativo deve essere comunicato all’INAIL. Una volta eletto, il RLS dovrà sostenere opportuna formazione.

Nel caso in cui i lavoratori non vogliano eleggere un RLS interno, possono dichiarare di volersi avvalere del RLS Territoriale. Il datore di lavoro dovrà quindi fare richiesta di adesione a Te.Se.Co. (adesione gratuita se finalizzata solo al servizio R.L.S.T.) e al servizio R.L.S.T. attraverso l’apposita modulistica.

Il SERVIZIO R.L.S.T. consente di avere a disposizione in tempi brevi professionisti specializzati in materia di prevenzione, protezione, salute e sicurezza sul lavoro in grado di adempiere agli obblighi prescritti dalla legge. Beneficiando di questo servizio l’azienda si avvale di una risorsa preparata, competente, seria ed efficiente. Tutti gli R.L.S.T., infatti, vengono attentamente selezionati e formati.

 

Quanto costa l’RLST al datore di lavoro?

Per consentire a Te.Se.Co. di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività dell’RLST, il datore di lavoro e i lavoratori che scelgano di applicare e/o aderire al CCNL, dovranno aderire all’Ente Bilaterale Te.Se.Co. per mezzo di una affiliazione che preveda una trattenuta sindacale come da CCNL. Qualora il CCNL non preveda tale affiliazione e/o eventuali trattenute sindacali, il datore di lavoro verserà al Te.Se.Co. un importo pari a € 30,00 per lavoratore. In tal caso le aziende interessate al servizio RLST dovranno compilare il form presente sulla pagina: www.enteteseco.it ed attendere la lettera di accoglimento da parte di Te.Se.Co.

Successivamente dovranno effettuare il versamento alle coordinate comunicate in sede di accoglimento della richiesta.

Si precisa che solo le aziende in regola col pagamento della quota annuale potranno avvalersi del RLST.

La comunicazione del nominativo del R.L.S.T. designato avverrà entro 10 giorni dalla data di ricezione del contributo territoriale per la sicurezza.

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