L’Ente Bilaterale del Terzo Settore e Cooperazione (in sigla Te.Se.Co.) ribadisce il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate. Applica, pertanto, una necessaria politica attiva della sicurezza, mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l’apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro connessi, con l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
A tal proposito, supporta le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Infatti, avvalendosi di professionisti con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, effettua, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per svolgere e promuove attività di formazione.
Con riferimento all’assunzione della carica di TE.SE.CO., come da articolo 5 dello Statuto, promuove percorsi formativi, anche in modalità e-learning (consentiti solo se previsti da CCNL applicato) o videoconferenza, per consentire a tutti coloro che vengono eletti di assolvere ai compiti che gli vengono attribuiti sulla base dell’art. 50 del d. lgs. 81/08, secondo le esigenze di comparto e di produzione. Fornisce, poi, ai datori di lavoro tutta la modulistica necessaria per effettuare correttamente la comunicazione del TE.SE.CO. eletto.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, Te.Se.Co. comunica alle aziende al cui interno i lavoratori non hanno provveduto alla nomina di un TE.SE.CO., i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
I TE.SE.CO. vengono eletti in conformità agli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ricevono una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale, anche attraverso le sedi regionali competenti per territorio.